Statuto Pro Animals Onlus

Organizzazione di volontariato (ODV)


ART.1

Denominazione, sede e durata

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017,n.117 (“Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: PRO ANIMALS ODV, da ora in avanti denominata “associazione” con sede legale nel Comune di Firenze e con durata

illimitata.


ART.2

Scopo, finalità e attività

L’Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5 del Codice del Terzo Settore.

L’Associazione si potrà avvalere in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati per la tutela degli animali della natura e dell’ambiente e più specificatamente:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

b) interventi concreti in difesa degli animali e dei loro diritti, cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti senzienti;

c) prevenire il fenomeno del randagismo e dell’abbandono promuovendo studi, incontri e convegni anche in ambito scolastico;

d) sensibilizzazione alla pratica della sterilizzazione;

e) intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento, maltrattamento come la vivisezione e/o esportazione di animali;

f) organizzare e gestire attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest’ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’organo di amministrazione.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi-attraverso la richiesta

a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L’Associazione è apolitica e apartitica.


ART.3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e, che in collaborazione, partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L’attività svolta dai volontari nell’ambito dell’Associazione è da intendersi del tutto gratuita; non si preclude comunque la possibilità dell’utilizzo da parte dell’Associazione di personale stipendiato in regola con le normative vigenti.

Sono soci coloro che sottoscrivono la tessera dell’Associazione.

I soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e ne fanno proprie le finalità.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenne deve essere firmata da chi ne esercita la potestà.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura del Segretario nel libro degli Associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo Status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitatiti di diritti o a termine.


ART.4

Diritti e obblighi degli Associati


Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

  • esaminare i libri sociali;

  • essere informati sulle attività dell’Associazione e poter controllarne l’andamento;

  • frequentare i locali dell’Associazione;

  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;

  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.


Gli associati hanno l’obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;

  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento convenzionali e secondo i termini stabiliti dall’Assemblea;

  • difendere il buon nome dell’Associazione.

ART.5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti e/o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, o per morosità (quota associativa non versata entro la data di approvazione del bilancio consuntivo),

può essere escluso dall’Associazione.

Tale esclusione può avvenire mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Di seguito la deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’Associato che potrà presentare le proprie contro deduzioni.

Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare a mezzo di lettera raccomandata la sua decisione al Consiglio Direttivo,il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.


ART.6

Organi

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea;

  • Il Consiglio Direttivo;

  • Il Presidente;

  • L’Organo di controllo;


Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.


ART.7

Assemblea

L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie solo i soci in regola con il versamento della quota annua e iscritti da almeno tre mesi.

Ciascun associato ha un voto ma può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati. E’ consentita la partecipazione all’Assemblea utilizzando l’espressione di voto per corrispondenza o per via elettronica purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. (co.4, art.24 Cts).

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno. La comunicazione viene spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli Associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno (entro il 30 di aprile) per l’approvazione del bilancio d’esercizio o del rendiconto per cassa.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • approva il bilancio d’esercizio;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art.28 del cod. del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sulla esclusione degli associati;

  • delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;

  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento;

  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’atto costitutivo, dallo Statuto alla sua competenza.


L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazione di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del matrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART.8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo o Organo di amministrazione opera in attuazione delle finalità di cui all’art. 2 del presente Statuto e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo, tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, tra gli altri, sono compiti di quest’organo:

- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

  • formulare i programmi di attività secondo le linee previste dalle

finalità statutarie;

  • predisporre il Bilancio d’Esercizio o il rendiconto di cassa, nonché l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.

  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

  • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

  • curare la gestione di tutti beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

  • apportare eventuali modifiche al vigente Regolamento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da 7 membri nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieleggibili per due mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate tra i propri associati, dagli enti associati:

si applica l’art.2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.


ART.9

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea riferendo a quest’ultima in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione

ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.


ART.10

Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2,art,2397 del C.C. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonchè sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.1 art.3, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


ART.11

Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.


ART.12

Il Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione -comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


ART.13

Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art.12, l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


ART.14

Risorse economiche

L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art.6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.


ART.15

Bilancio d’esercizio

L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art.2 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.


ART.16

Libri

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo

  • registro dei volontari, (regolarmente assicurati) che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

  • libro delle adunanze con i verbali e le deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • libro delle adunanze con i verbali e le deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso.

Gli Associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.


ART.17

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore dei fini istituzionali dell’Associazione stessa, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata,entro limiti e condizioni stabilite preventivamente dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi, spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’Art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.


ART. 18

Lavoratori

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare l’attività svolta .

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.


ART.19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terso Settore (quando operativo) e salva diversa destinazione prevista dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati.


ART. 20

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi si applica quanto previsto dal D.LGS 117/2017 (codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e, in quanto compatibili dal codice civile.



Art.21

clausola sospensiva

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, sono sospese e si applicheranno producendo i relativi effetti di legge nel momento in cui il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ed i successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Fino a tale data rimarranno valide ed efficaci tutte le disposizioni di cui al D.Lgs.460/97 richiamate e sottoscritte nel precedente Statuto sociale, le quali risulteranno non più efficaci e decadute con l’istituzione del citato Registro Unico Nazionale.